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Sistemazione delle contabilita' speciali delle Prefetture relative agli esercizi finanziari dal 1940-41 al 1954-55

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per la sistemazione delle eccedenze di pagamenti verificatesi negli esercizi dal 1910-41 al 19.51-55 nella gestione dei fondi accreditati ai funzionari delegati dipendenti dal Ministero dell'interno, il Ministro per il tesoro o' autorizzato ad iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero dell'interno la somma di lire 8.500.000.000.

Art. 2

1. Le rimanenze di fondi di complessive lire 8.500.000.000 accertate sugli accreditamenti ricevuti negli esercizi dal 1940-41 al 1954-55 dai funzionari delegati dipendenti dal Ministero dell'interno, dovranno essere versate in Tesoreria e verranno imputate ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata.

Art. 3

1. Alla copertura dello stanziamento di cui all'articolo 1 viene provveduto con le somme versate in Tesoreria ai termini del precedente articolo 2.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1. Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro, verranno stabilite le modalita' per la sistemazione delle eccedenze di pagamenti e delle rimanenze di fondi, di cui agli articoli precedenti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 novembre 1965
SARAGAT
MORO - TAVIANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE