Divieto di destinare ad uso alimentare umano il latte magro in polvere importato dall'estero per l'industria degli alimenti per il bestiame ed i mangimi composti contenenti latte magro in polvere
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' vietato vendere, detenere per vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo latte magro in polvere che sia importato dall'estero per uso dell'industria degli alimenti per il bestiame. L'importazione di tale prodotto per "a suddetta destinazione puo' essere effettuata solo da chi sia autorizzato a norma dell'articolo 6 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, a produrre mangimi integrati a scopo di vendita.
Art. 2
1. E' vietato detenere per uso alimentare umano, o destinare a tale uso, il latte magro in polvere importato per la preparazione degli alimenti per il bestiame.
Art. 3
1. I mangimi composti contenenti latte magro in polvere preparati in Italia o importati dall'estero debbono essere addizionati con amido di granturco in misura non inferiore al 2 per cento del quantitativo di latte magro in polvere impiegato nei mangimi stessi, ovvero con alcuni degli altri elementi rivelatori o denaturanti che potranno essere indicati con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste di concerto con quello per la sanita'. Con lo stesso decreto saranno stabilite le quantita' e le modalita' d'impiego di tali elementi.
Art. 4
1. E' vietato vendere, detenere per vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo mangimi composti contenenti latte magro in polvere nei quali non sia presente nella misura stabilita l'elemento rivelatore di cui all'articolo 3.
Art. 5
1. E' vietato detenere per l'impiego ad uso alimentare umano mangimi composti contenenti latte magro in polvere.
Art. 6
1. E' vietato produrre, detenere per vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo prodotti per l'alimentazione umana che contengano latte magro in polvere importato dall'estero per uso dell'industria degli alimenti per il bestiame o che contengano mangimi nei quali sia presente latte magro in polvere.
2. Al latte magro in polvere di produzione nazionale o importato dall'estero per uso alimentare e' vietato aggiungere amido di granoturco fino al momento della sua utilizzazione per la fabbricazione di prodotti alimentari.
Art. 7
1. La vigilanza per l'applicazione della presente legge e' affidata ai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e della sanita' secondo le rispettive competenze.
Art. 8
1. Salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge 25 settembre 1040, n. 1424, chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 e' punito con la multa di lire 250 per ogni chilogrammo di latte magro in polvere oggetto della violazione, ma la pena non puo' essere inferiore a lire 200.000.
Art. 9
1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 4 e' punito con la multa da lire 80.000 a lire 1.500.000.
Art. 10
1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 5 e' punito con la multa di lire 200 per ogni chilogrammo di merce oggetto della violazione, ma la pena non puo' essere inferiore a lire 100.000.
Art. 11
1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 6 e' punito con la multa da lire 200.000 a lire 3.000.000, senza pregiudizio delle sanzioni previste dalla legge 25 settembre 19-10, n. 1424.