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Provvidenze a favore delle costruzioni navali

Testo vigente

Titolo I

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1 Contributo integrativo per nuove costruzioni navali

1. Per la costruzione, allestimento e arredamento di navi mercantili a scafo metallico possono essere concessi ai cantieri navali costruttori contributi che rapportati al costo di produzione non ne superino in media il 15 per cento.

2. Per l'attuazione di quanto disposto al comma precedente il contributo, per ciascuna costruzione, e' calcolato in base alle percentuali indicate nella tabella n. 1 ed e' comprensivo della quota relativa all'apparato motore di cui alla tabella n. 2, allegate alla presente legge. L'ammontare del contributo determinato nel provvedimento di concessione non puo' essere modificato per successive richieste di variazione degli elementi in base ai quali il contributo stesso e' calcolato.

Art. 2 Domande di concessione del contributo integrativo per nuove costruzioni navali

1. Le domande di concessione, del contributo di cui al precedente articolo devono essere presentate al Ministero della marina mercantile.

2. Nelle domande suddette i cantieri devono indicare le caratteristiche della nave, il costo complessivo di costruzione e la data di inizio dei lavori, la quale, per le costruzioni da eseguire per conto proprio, non puo' essere posteriore di otto mesi a quella della domanda.

Art. 3 Riduzione del contributo per prodotti esteri importati in franchigia doganale

1. Qualora nella costruzione siano impiegati prodotti finiti di provenienza estera importati in franchigia doganale, il contributo di cui all'articolo e' ridotto di un importo pari al 10 per cento del loro valore.

2. Qualora i prodotti suddetti e complessi costitutivi di apparati motori di provenienza estera importati in franchigia doganale siano incorporati in apparati motori completi di propulsione e siano complessivamente di peso superiore al 40 per cento del peso dell'apparato motore stesso il contributo e' ridotto dell'importo risultante dall'applicazione della tabella n. 2.

3. Non si fa luogo a riduzione qualora i prodotti finiti esteri siano stati nazionalizzati con il pagamento di tutti i diritti doganali, della imposta di cui all'articolo 17 della legge 19 giugno 1960, n. 762, e successive modificazioni e dell'imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 19554, n. 570, e successive modificazioni.

4. In ogni caso il contributo e' ridotto dell'importo risultante dalla applicazione della tabella n. 2 qualora nella costruzione sia impiegato un apparato motore completo di propulsione avente potenza normale non superiore a 250 cavalli asse o un apparato motore completo di propulsione di potenza normale compresa tra 251 e 500 cavalli asse avente un numero di giri superiore a 500 al minuto primo.

Art. 4 Criteri per la concessione del contributo integrativo per nuove costruzioni navali

1. Il Ministro per la marina mercantile concede il contributo integrativo per nuove costruzioni navali secondo l'ordine cronologico di inizio dei lavori e, a parita' di data di esso, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

2. Ai fini del comma precedente l'esame delle domande di concessione del contributo e' effettuato dal Ministero della marina mercantile al termine di ogni successivo periodo di tre mesi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le somme eventualmente non impegnate sullo stanziamento relativo all'anno finanziario 1965, autorizzato con la presente legge, potranno essere utilizzate nell'anno 1966 per la concessione dei contributi previsti dalla legge medesima.

Art. 5 Inizio e ultimazione lavori

1. I lavori di nuove costruzioni navali devono essere iniziati non oltre due mesi dalla data di inizio indicata dal cantiere, qualora la notifica del provvedimento di concessione sia stata effettuata almeno tre mesi prima di tale data.

2. I lavori devono essere iniziati non oltre cinque mesi dalla data della notifica del provvedimento di concessione qualora la notifica stessa sia effettuata posteriormente alla data d'inizio dei lavori indicata dal cantiere ovvero in un periodo di tempo a questa antecedente inferiore a tre mesi.

3. Le costruzioni per le quali sia stato concesso il contributo integrativo devono essere ultimate, dalla data dell'inizio dei lavori, nei termini seguenti:

  1. a) entro 32 mesi se la nave sia di stazza lorda inferiore a 8.000 tonnellate;

  2. b) entro 34 mesi se la nave sia di stazza lorda compresa fra le 8.000 tonnellate (incluse) e le 12.000 tonnellate (escluse);

  3. c) entro 36 mesi se la nave sia di stazza lorda eguale o superiore alle 12.000 tonnellate.

4. I termini suddetti possono essere prorogati dal Ministro per la marina mercantile ove ne sia fatta richiesta prima della loro scadenza e venga accertato che la loro inosservanza e' dovuta a causa incidente sulla esecuzione dei lavori non imputabile al cantiere.

5. Il cantiere che non abbia osservato i termini di inizio e quelli di ultimazione dei lavori decade dal contributo integrativo concessogli.

Art. 6 Contratto di commessa

1. Escluso il caso di costruzione in proprio, i cantieri ai quali sia stato concesso il contributo integrativo devono produrre entro due mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione copia autenticata del contratto di costruzione debitamente registrato.

2. In caso di mancata presentazione del contratto il cantiere decade dal contributo.

Art. 7 Classificazione dello navi

1. Le navi di nuova costruzione per conto di nazionali, per le quali sia stato concesso il contributo integrativo, devono essere inscritte nella piu' alta classe del R.I.Na. nei casi in cui la classificazione sia obbligatoria.

2. Per le navi passeggeri o miste e per quelle di altro tipo di stazza lorda non inferiore a 1.000 tonnellate e di velocita' non inferiore a 12 nodi devono essere eseguite presso l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale, con i relativi modelli, prove per la ricerca e la realizzazione di buone forme di carena e di buon proporzionamento delle eliche.

3. Le prove suddette non devono essere eseguite per le navi costruite su prototipi di carena gia' sottoposti alle prove stesse.

4. L'inosservanza delle disposizioni dei primi due commi determina la decadenza dal contributo.

Art. 8 Liquidazione del contributo integrativo per nuove costruzioni navali

1. Sul contributo previsto dall'articolo 1 possono essere corrisposti tre anticipi pari ciascuno al 25 per cento dell'ammontare indicato nel provvedimento di concessione e pagabili al raggiungimento di un grado di avanzamento totale della costruzione rispettivamente del 25, del 50 e del 75 per cento.

2. A lavori ultimati il Ministero della marina mercantile determina il costo complessivo della nave. Qualora il contributo, riferito a detta determinazione, risulti inferiore ai nove decimi di quello indicato nel provvedimento di concessione, l'importo complessivo del contributo medesimo e' liquidato in misura pari alla differenza tra il doppio dell'ammontare calcolato a lavori ultimati e i nove decimi di quello stabilito nel provvedimento di concessione.

3. I documenti per la liquidazione definitiva dei contributi previsti dalla presente legge debbono essere presentati, a pena di decadenza:

  1. a) per le nuove costruzioni, non oltre due anni dalla data di entrata in esercizio;

  2. b) per gli apparati motori completi, non oltre un anno dalla data della loro sistemazione a bordo;

  3. c) per le riparazioni, modificazioni e trasformazioni non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori relativi.

4. In caso di decadenza dal contributo devono essere restituiti gli importi eventualmente corrisposti maggiorati degli interessi commisurati al tasso legale dalla data della loro riscossione.

Art. 9 Contributo per lavori di riparazione, modificazione e trasformazione di navi mercantili

1. Fuori del caso previsto dal successivo articolo, per la riparazione, modificazione e trasformazione di navi mercantili e dei relativi macchinari puo' essere concesso agli assuntori dei lavori un contributo integrativo di lire 60 per chilogrammo sui materiali metallici e di lire 50 per chilogrammo sui materiali legnosi o di plastica o ignifughi impiegati, con esclusione della zavorra fissa.

2. Il contributo non puo' essere concesso se il peso complessivo dei materiali e' inferiore a 10.000 chilogrammi.

3. La concessione del contributo e' effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande al Ministero della marina mercantile.

Art. 10 Installazione di nuovi apparati motori completi di propulsione

1. Per l'installazione di nuovi apparati motori completi di propulsione su navi mercantili in esercizio e su navi di nuova costruzione con scafo diverso dal ferro puo' essere concesso un contributo integrativo nella misura di cui alla tabella n. 2.

2. Il contributo spetta al cantiere navale o ad altro assuntore dal quale viene installato l'apparato motore; ove la installazione di questo sia effettuata senza l'intervento di un cantiere navale o di altro assuntore, il contributo, se trattasi di nave nazionale, e' corrisposto al proprietario della nave.

3. Qualora nell'apparato motore completo di propulsione vengano incorporati prodotti finiti di provenienza estera importati in franchigia doganale, al contributo e' apportata una riduzione proporzionale al peso di tali prodotti rispetto al peso totale dell'apparato motore.

4. Il contributo non puo' essere concesso per gli apparati motori completi di propulsione di potenza normale non superiore a 250 cavalli asse e per quelli, con un numero di giri superiore a 500 al minuto primo, di potenza normale compresa tra 251 e 500 cavalli asse.

5. La concessione del contributo e' effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande relative al Ministero della marina mercantile.

Art. 11 Controllo

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, spettano al Ministero della marina mercantile il controllo e la vigilanza sull'attivita' dei cantieri navali ammessi alle provvidenze della legge stessa.

2. I cantieri sono obbligati a fornire ogni informazione che sia richiesta per l'esercizio di tale controllo.

3. In caso di inosservanza dell'obbligo suddetto e' sospeso l'esame delle domande di concessione di contributo presentate dal cantiere inadempiente.

4. Per l'esercizio della vigilanza il Ministero della marina mercantile si avvale anche del Registro italiano navale.

5. Le spese per l'espletamento dei compiti indicati nel primo comma graveranno su appositi fondi da costituirsi mediante ritenuta del 5 per mille sulle somme pagate per i contributi concessi, da farsi affluire alla entrate dello Stato, per essere riassegnate, nel limite delle riconosciute necessita', con decreto del Ministro per il tesoro allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile.

6. Per l'esercizio della vigilanza e' assegnato al Registro italiano navale un quinto della ritenuta di cui al precedente comma.

7. Il Ministro per la marina, mercantile e' autorizzato a corrispondere altresi' a carico dei fondi di cui al quinto comma speciali contributi a favore di enti ed istituti di studio in materia di costruzioni, di architettura e di istruzione navale.