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Introduzione dei registratori nel processo penale

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. All'articolo 496 del Codice di procedura penale e' aggiunto il seguente:
Art. 496-bis.
(Uso dei registratori)
Nei dibattimenti di primo grado ed in quelli rinnovati in grado di appello o per rinvio dopo annullamento, il presidente, d'ufficio o su domanda del pubblico ministero o di alcuna delle parti private, dispone, sempre che l'aula d'udienza sia all'uopo attrezzata, che le dichiarazioni o deposizioni indicate nell'articolo 495 siano in tutto o in parte riprodotte mediante apparecchi di registrazione.
Le registrazioni, racchiuse in apposite custodie numerate e sigillate, sono unite agli atti del procedimento.
Ciascuna custodia deve essere, a sua volta, racchiusa in un involucro, sul quale viene ritrascritto il numero ed indicato il nome della persona o delle persone, alle quali si riferiscono le dichiarazioni registrate.
Per il funzionamento dei registratori il cancelliere ha facolta' di farsi assistere da personale ausiliario.
La registrazione delle dichiarazioni sopra indicate mediante apparecchi non elimina l'obbligo del cancelliere di redigere il verbale ai sensi dell'articolo 495.
Tale verbale fa prova nel caso che le registrazioni disposte non abbiano, per qualsiasi motivo, avuto effetto ovvero non siano chiaramente intellegibili.

Art. 2

1. L'articolo 357 del Codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
Art. 357.
(Atti preliminari alla deposizione;
giuramento dei testimoni a futura memoria)
Ciascun testimonio e' esaminato separatamente. Il giudice lo avverte dell'obbligo di dire tutta la verita', null'altro che la verita' e gli rammenta le pene stabilite contro i colpevoli di falsa testimonianza. Indi lo interroga sulle sue generalita' e intorno a qualsiasi vincolo di parentela o di interessi che abbia con le parti private o ad altre circostanze che servano per valutare la sua credibilita'. Procede quindi al suo esame.
I testimoni nell'istruzione non giurano, salvo che di legge disponga altrimenti. Il giudice per altro deve ricevere con giuramento la deposizione di quei testimoni che egli ritiene necessari, quando prevede che non possano, per infermita' o per altro grave impedimento, comparire in giudizio. In tale caso, fermo l'obbligo di redigere il normale processo verbale, il giudice, d'ufficio o su domanda del pubblico ministero o di alcuna delle parti private, sempre che vi sia l'attrezzatura idonea, dispone che la deposizione sia riprodotta mediante apparecchi di registrazione. Il testimonio giura a termini dell'articolo 449.
Di tutto e' fatta menzione nel processo verbale.
Nelle ipotesi di deposizioni registrate, si applicano le disposizioni del primo, secondo, terzo e quarto capoverso dell'articolo 496-bis.

Art. 3

1. L'articolo 367 del Codice di procedura penale 6 sostituito dal seguente:
Art. 367.
(Interrogatorio nel merito)
Il giudice contesta in forma chiara e precisa all'imputato il fatto che gli e' attribuito, gli fa noti gli elementi di prova esistenti contro di lui e, se non puo' derivarne pregiudizio all'istruzione, gliene comunica le fonti.
Invita quindi l'imputato a discolparsi e a indicare le prove in suo favore. Se l'imputato rifiuta di rispondere, ne e' fatta menzione nel processo verbale e si procede oltre nell'istruzione.
Il giudice, d'ufficio o su domanda del pubblico ministero o di alcuna delle parti private, sempre che vi sia l'attrezzatura idonea, dispone che le dichiarazioni dell'imputato siano in tutto o in parte riprodotte mediante apparecchi di registrazione, in tal caso si osservano le disposizioni del primo, secondo, terzo e quarto capo, verso dell'articolo 496-bis.

Art. 4

1. All'onere derivante dalla attuazione della presente legge si provvede con i normali stanziamenti di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 dicembre 1965
SARAGAT
MORO - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE