Art. unico PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 MARZO 1998, N. 431 2
1 Il D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43 ha disposto (con l'art. 11, comma 2 ) che "Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, commi 1 e 2 , e agli articoli 6 , 7, comma 1 , e 8 del presente decreto , nonche' le corrispondenti modifiche dello statuto della Banca, di cui all'articolo 10, comma 1 , entrano in vigore alla data in cui l'Italia adotta la moneta unica secondo le previsioni del trattato. La predetta data e' indicata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale."2 Il Decreto 28 settembre 1998 (in G.U. 1/10/1998, n. 229) nel modificare l'art. 6 del D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43 , ha conseguentmente disposto (con l'art. 1, comma 2) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 29 marzo 1998 al 1 gennaio 1999.