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Istituzione di una indennita' per il personale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, in servizio negli aeroporti, in sostituzione della partecipazione a mense gratuite di servizio dell'Aeronautica militare

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Al personale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile e a quello comunque impiegato nei servizi dell'aviazione civile, che presta la propria attivita' negli aeroporti, e' dovuta, per le sole giornate di effettiva presenza nei predetti impianti, un'indennita' giornaliera di lire 550, in luogo della partecipazione a titolo gratuito alle mense di servizio di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 ottobre 1947, n. 1428, al decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, e alla legge 7 ottobre 1957, n. 969.

2. L'indennita' predetta sara' corrisposta dal giorno successivo a quello in cui sia venuta effettivamente a cessare la partecipazione a titolo gratuito alle mense di servizio.

3. L'indennita' stessa non e' cumulabile con il trattamento di missione.

Art. 2

1. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge, previsto in annue lire 105 milioni, si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3093 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa-Aeronautica per l'anno finanziario 1965 e di quelli dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 dicembre 1965
SARAGAT
MORO - JERVOLINO - COLOMBO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE