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Partecipazione dell'Italia alla I Mostra internazionale dei trasporti e delle comunicazioni di Monaco di Baviera del 1965

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per la partecipazione dell'Italia alla I Mostra internazionale dei trasporti e delle comunicazioni a Monaco di Baviera del 1965 e' autorizzata l'erogazione di 100 milioni di lire, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1965.

Art. 2

1. All'onere di lire 100 milioni si provvedera' mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno 1965, destinato a sopperire agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

1. E' istituito il Commissariato del Governo italiano per la partecipazione alla I Mostra internazionale dei trasporti e delle comunicazioni di Monaco di Baviera del 1965, composto di un commissario e del personale di segreteria in misura non superiore a due unita'. Il commissario e' nominato dal Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per i trasporti e l'aviazione civile, per il turismo e lo spettacolo, per la marina mercantile, per le poste e le telecomunicazioni.

Art. 4

1. Il commissario rappresenta il Governo italiano in Germania per tutto quanto concerne la partecipazione italiana alla I Mostra internazionale dei trasporti e delle comunicazioni di Monaco di Baviera del 1965, assumendo a nome del Governo i necessari impegni con le competenti autorita' della Repubblica Federale e mantenendo, in Italia, i rapporti con i Ministeri, Enti pubblici e privati, Associazioni varie ed espositori.

Art. 5

1. Il commissario gestisce i fondi assegnati al Commissariato direttamente.

Art. 6

1. Il Ministero degli affari esteri provvedera' a somministrare al Commissariato i fondi stanziati sul proprio bilancio per la partecipazione italiana alla I Mostra internazionale dei trasporti e delle comunicazioni di Monaco di Baviera del 1965, in relazione agli impegni da soddisfare, a titolo di anticipazione.

2. Il commissario e' tenuto a rendere regolari e periodici rendiconti delle somme somministrategli.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 dicembre 1965
SARAGAT
MORO - FANFANI - COLOMBO - JERVOLINO - CORONA - SPAGNOLLI - RUSSO
Visto, il Guardasigilli: REALE