Provvidenze a favore degli Enti autonomi lirici e delle istituzioni assimilate
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per le esigenze della stagione 1965-1966, gli enti autonomi del Teatro Comunale di Bologna, del Teatro Comunale di Firenze, del Teatro Comunale dell'Opera di Genova, del Teatro alla Scala di Milano, del Teatro di San Carlo di Napoli, del Teatro Massimo di Palermo, del Teatro dell'Opera di Roma, del Teatro Regio di Torino, del Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, del Teatro La Fenice di Venezia, degli Spettacoli Lirici all'Arena di Verona, nonche' l'istituzione dei Concerti dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma o la istituzione dei Concerti del Conservatorio Statale di Musica "Pierluigi da Palestrina" di Cagliari, sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio italiane per il complessivo importo di lire cinque miliardi.
Art. 2
1. Il Ministero del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, provvedera' a determinare per ogni ente i limiti di somma entro i quali potranno essere stipulati i mutui suddetti e - di intesa col Ministero del tesoro - le modalita' ed i termini inerenti alla stipulazione dei mutui.
Art. 3
1. L'onere relativo all'ammortamento dei mutui per capitali, interessi e spese di contratto e' a carico dello Stato. I contratti di mutuo sono soggetti al trattamento tributario degli atti stipulati dallo Stato.
2. L'ammortamento sara' effettuato nel termine di nove anni, mediante versamento di rate annuali posticipate, a decorrere dal 31 gennaio 1907.
Art. 4
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 dicembre 1965
SARAGAT
MORO - CORONA - TREMELLONI - COLOMBO - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE