Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1966
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Governo 6 autorizzato ad esercitare provvisoria.
2. mente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 28 febbraio 1966, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1966, secondo gli stati di previsione e con le disposizioni e modalita' previste nel relativo disegno di legge presentato alle Assemblee legislative il 31 luglio 1965.
Art. 2
1. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1966.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge, dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 1965
SARAGAT
MORO - COLOMBO - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE