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Modifica alla legge 18 dicembre 1952, n. 2389, recante norme relative alla decorazione della "Stella al merito del lavoro"

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il numero delle decorazioni da concedersi in ciascun anno ai sensi dell'articolo 5 della legge 18 dicembre 1952, n. 2389, e' elevato a 600.

2. Di esse possono beneficiare anche i lavoratori subordinati di ambo i sessi dipendenti da Enti pubblici che svolgano attivita' analoga a quella di imprese privato purche' abbiano rapporti di lavoro regolati da contratti di impiego privato.

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 1963
SARAGAT
MORO - DELLE FAVE
Visto, il Guardasigilli: REALE