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Aumento del contributo dello Stato a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per l'amministrazione del "Parco nazionale dello Stelvio"

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il contributo annuo a favore dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il mantenimento del Parco nazionale dello Stelvio, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1948, n. 558, e' elevato a lire 50 milioni per l'esercizio finanziario 1965 e per ciascun esercizio finanziario successivo.

Art. 2

1. All'onere di lire 47.500.000, derivante nell'esercizio finanziario 1965 dall'applicazione della presente legge, si provvede a carico delle entrate provenienti dalla gestione di importazione di olii di semi surplus condotta per conto dello Stato.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 1965
SARAGAT
MORO - FERRARI AGGRADI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE