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Modifica della legge 15 novembre 1964, n. 1162, relativa alla istituzione di una addizionale all'I.G.E

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. La voce 11 dell'articolo 3 della legge 15 novembre 1964, n. 1162, recante: "pesce fresco, anche congelato" e' sostituita dalla seguente:
"pesce fresco, anche congelato; pesce comunque preparato o conservato anche se contenuto in recipienti ermeticamente chiusi o in altri imballaggi".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 1965
SARAGAT
MORO - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: REALE