Concessione di un assegno annuo a favore dei titolari di pensione a carico della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A favore dei titolari di pensione a carico della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari e' concesso, limitatamente al periodo dal 1 gennaio 1963 al 30 giugno 1965, un assegno annuo lordo pagabile in dodici rate mensili anticipate ai titolari di pensione in atto all'inizio del mese.
2. L'assegno annuo di cui al comma precedente e', rispettivamente, di lire 104.000 per le pensioni dirette e di lire 78.000 per le pensioni indirette e di reversibilita', nei riguardi dei sanitari e degli ufficiali giudiziari, ed e', rispettivamente, di lire 72.800 e di lire 54.600 nei riguardi degli aiutanti ufficiali giudiziari.
3. L'assegno di cui ai commi precedenti non va considerato ai fini della determinazione delle ritenute erariali che gravano sulle pensioni.
4. Ai titolari di piu' pensioni a carico delle Casse pensioni indicate al comma primo spetta un solo assegno nella misura che risulta piu' favorevole.
Art. 2
1. Nei casi di pensione ad onere ripartito tra Cassa per le pensioni ai sanitari ed enti locali, la spesa per la corresponsione dell'assegno nei relativi importi contemplati all'articolo precedente e' ripartita per quote proporzionali identiche a quelle attribuite per il riparto della pensione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 dicembre 1965
SARAGAT
MORO - COLOMBO - REALE - MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE