"Interpretazione autentica dell'art. 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1213, concernente il trasferimento all'ENEL dell'impresa Societa' mineraria carbonifera sarda, per azioni, con sede in Carbonia (Cagliari)"
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Tra i rapporti giuridici della Societa' mineraria carbonifera sarda trasferiti all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, ai sensi dell'articolo 1, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1213, sono compresi anche i rapporti di lavoro del personale addetto a miniere in via di esaurimento, come tali non trasferite all'ENEL, ovvero addetto alle attrezzature, anche portuali, di trasporto, carico e scarico del minerale, nonche' di quello addetto alla gestione amministrativa dell'esercizio minerario presso la sede dell'impresa e alla manutenzione e custodia degli alloggi dei lavoratori, a esclusione dei dipendenti dell'Istituto delle case popolari.
Art. 2
1. La presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1213.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 dicembre 1965
SARAGAT
MORO - LAMI STARNUTI
Visto, il Guardasigilli: REALE