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Indennita' da corrispondere al personale della Marina militare in caso di sinistro marittimo per la perdita di vestiario, di strumenti nautici, scientifici e chirurgici

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Agli ufficiali, sottufficiali e militari del CEMM nonche' all'altro personale della stessa Forza armata indicato nella tabella annessa alla presente legge, che per causa di sinistro marittimo abbiano perduto gli effetti del proprio corredo o gli oggetti personali o gli strumenti nautici, scientifici o chirurgici di loro proprieta' sono corrisposte, a domanda, le indennita' per ciascun titolo stabilite nella predetta tabella.

2. Le indennita' suddette sono dovute, in tempo di guerra, anche se la perdita sia avvenuta in una destinazione a terra per circostanza o evento di servizio.

Art. 2

1. Al personale dell'Esercito e dell'Aeronautica militare facente parte dei reparti imbarcati sulle navi militari spetta l'indennita' per perdita corredo prevista per i corrispondenti gradi del personale della Marina.

Art. 3

1. Le cause che hanno prodotto in tutto o in parte le perdite di cui all'articolo 1 e le circostanze che le hanno accompagnate debbono essere documentate con verbali compilati dalle competenti autorita' militari presenti all'incidente o consapevoli di esso.

Art. 4

1. Le misure delle indennita' indicate nella tabella allegata si intendono riferite alla perdita totale degli oggetti di vestiario o degli strumenti.

2. In caso di perdita parziale, l'importo da corrispondere e' determinato dal Ministero della difesa in proporzione al danno subito.

Art. 5

1. In caso di morte o di irreperibilita' del personale indicato negli articoli 1 e 2, le indennita' previste dalla presente legge spettano, in ragione della meta', agli eredi o agli altri aventi diritto.

Art. 6

1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche al personale della Guardia di finanza imbarcato su navi militari o su unita' navali del Corpo, nella misura prevista per i corrispondenti gradi della Marina militare.

2. Ai sottufficiali e militari di truppa del predetto Corpo i capi di corredo perduti in caso di sinistro sono sostituiti in natura.

Art. 8

1. Alla copertura dell'onere annuo derivante dalla presente legge, previsto in lire 35.350.000, sara' provveduto nell'anno finanziario 1965 mediante riduzione dei capitoli n. 2542 (lire 35.000.000) e n. 1204 (lire 350.000), degli stati di previsione della spesa rispettivamente dei Ministeri della difesa e delle finanze per detto esercizio, e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 dicembre 1965
SARAGAT
MORO - ANDREOTTI - TREMELLONI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE