Indennita' da corrispondere al personale della Marina militare in caso di sinistro marittimo per la perdita di vestiario, di strumenti nautici, scientifici e chirurgici
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Agli ufficiali, sottufficiali e militari del CEMM nonche' all'altro personale della stessa Forza armata indicato nella tabella annessa alla presente legge, che per causa di sinistro marittimo abbiano perduto gli effetti del proprio corredo o gli oggetti personali o gli strumenti nautici, scientifici o chirurgici di loro proprieta' sono corrisposte, a domanda, le indennita' per ciascun titolo stabilite nella predetta tabella.
2. Le indennita' suddette sono dovute, in tempo di guerra, anche se la perdita sia avvenuta in una destinazione a terra per circostanza o evento di servizio.
Art. 2
1. Al personale dell'Esercito e dell'Aeronautica militare facente parte dei reparti imbarcati sulle navi militari spetta l'indennita' per perdita corredo prevista per i corrispondenti gradi del personale della Marina.
Art. 3
1. Le cause che hanno prodotto in tutto o in parte le perdite di cui all'articolo 1 e le circostanze che le hanno accompagnate debbono essere documentate con verbali compilati dalle competenti autorita' militari presenti all'incidente o consapevoli di esso.
Art. 4
1. Le misure delle indennita' indicate nella tabella allegata si intendono riferite alla perdita totale degli oggetti di vestiario o degli strumenti.
2. In caso di perdita parziale, l'importo da corrispondere e' determinato dal Ministero della difesa in proporzione al danno subito.
Art. 5
1. In caso di morte o di irreperibilita' del personale indicato negli articoli 1 e 2, le indennita' previste dalla presente legge spettano, in ragione della meta', agli eredi o agli altri aventi diritto.
Art. 6
1. Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche al personale della Guardia di finanza imbarcato su navi militari o su unita' navali del Corpo, nella misura prevista per i corrispondenti gradi della Marina militare.
2. Ai sottufficiali e militari di truppa del predetto Corpo i capi di corredo perduti in caso di sinistro sono sostituiti in natura.
Art. 7
1. Sono abrogate le disposizioni contenute nella legge 6 settembre 1868, n. 4605, e successive modificazioni.
Art. 8
1. Alla copertura dell'onere annuo derivante dalla presente legge, previsto in lire 35.350.000, sara' provveduto nell'anno finanziario 1965 mediante riduzione dei capitoli n. 2542 (lire 35.000.000) e n. 1204 (lire 350.000), degli stati di previsione della spesa rispettivamente dei Ministeri della difesa e delle finanze per detto esercizio, e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 dicembre 1965
SARAGAT
MORO - ANDREOTTI - TREMELLONI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE