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Soppressione dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. I ruoli aggiunti istituiti dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono soppressi.

2. Gli impiegati dei ruoli aggiunti in servizio alla data dell'entrata in vigore della presente legge sono collocati nei corrispondenti ruoli organici dell'Amministrazione di appartenenza, in qualifica pari a quella rivestita, dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti alla data suddetta, conservando l'anzianita' di carriera e di qualifica maturata nel ruolo di provenienza.

3. Gli impiegati gia' appartenenti ai ruoli speciali transitori ed ai ruoli aggiunti, che in attuazione di disposizioni legislative o per concorso siano stati nominati in ruolo organico, conseguono a domanda, da presentarsi entro sessanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, l'inquadramento piu' favorevole al quale avrebbero avuto diritto ai sensi del presente articolo, se fossero rimasti nei predetti ruoli speciali transitori o nei ruoli aggiunti, conservando a tutti gli effetti l'anzianita' complessiva maturata nel ruolo speciale transitorio, nel ruolo aggiunto e nel ruolo organico.

Art. 2

1. Con l'osservanza delle norme contenute nel decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive norme integrative e modificative, gli impiegati non di ruolo, assunti in conformita' a specifiche disposizioni di legge, che abbiano compiuto o compiano i periodi di servizio previsti dall'articolo 1 del citato decreto legislativo, sono collocati nella qualifica iniziale della carriera di ruolo organico della amministrazione d'appartenenza, corrispondente alla categoria dell'impiego non di ruolo cui appartengono.

2. In conformita' di quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, coloro i quali non sono in possesso del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti per il collocamento nel ruolo organico corrispondente alla categoria dell'impiego non di ruolo cui appartengono, sono collocati in altro ruolo della stessa carriera o di carriera inferiore, qualora posseggano tutti i requisiti relativi, nella stessa ovvero presso altra amministrazione dello Stato.

3. Per il collocamento nei ruoli organici della carriera esecutiva, si prescinde dal possesso del titolo di studio, nei confronti di coloro i quali siano in possesso degli altri requisiti prescritti.

4. Il collocamento nei ruoli organici previsto nella presente legge e' disposto in soprannumero da assorbire con la promozione alle qualifiche di direttore di sezione, vice direttore, primo segretario, primo archivista, commesso o qualifiche equiparate, nonche' con la cessazione dal servizio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 febbraio 1966
SARAGAT
MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE