Partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Montreal del 1967
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Montreal del 1967 e' autorizzata la spesa di lire 1.500.000.000, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri in ragione di lire 1.000.000.000 nell'anno finanziario 1965 e di lire 500.000.000 nell'anno finanziario 1966.
Art. 2
1. All'onere di lire 1 miliardo per l'anno 1965 si provvedera' mediante riduzione del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, destinato a sopperire agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.
2. All'onere di lire 500 milioni per l'anno 1966 si provvedera' mediante utilizzazione di uguale somma disponibile nel Fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, destinato a sopperire agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.
3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3
1. E' istituito il Commissariato del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione universale di Montreal del 1967, composto da un Commissario generale ed un Segretario generale che esercitera' anche le funzioni di Commissario aggiunto ed, in caso di assenza, sostituira' il Commissario generale, nominati con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per l'industria e il commercio e per il commercio con l'estero.
2. Verranno inoltre nominati, con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro, tre revisori dei conti.
3. Il Commissario cessera' le sue funzioni entro sei mesi dalla chiusura dell'Esposizione.
Art. 4
1. Il Commissario generale rappresenta il Governo italiano in Italia ed in Canada' per tutto quanto concerne la partecipazione italiana all'Esposizione universale di Montreal, assumendo in nome del Governo i necessari impegni con il Commissario generale canadese e mantenendo, in Italia, i rapporti con i Ministeri, Enti pubblici e privati, Associazioni varie, espositori.
Art. 5
1. Il Commissario generale direttamente od a mezzo del Segretario generale gestisce i fondi assegnati al Commissariato.
2. Il Commissario generale autorizza le spese da sostenere in Italia ed in Canada per il funzionamento del Commissariato, la formazione di progetti costruttivi e di arredamento, l'appalto dei lavori, la loro esecuzione e le spese di rappresentanza.
Art. 6
1. In base a contingenti numerici che verranno fissati con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per il tesoro, il Commissario generale e' autorizzato ad utilizzare personale dell'Amministrazione dello Stato e ad assumere, ove occorra, con contratto di diritto privato, personale d'ufficio, consulenti, corrispondenti e tecnici sia in Italia che in Canada.
2. Il Commissario generale ed il Segretario generale, se dipendenti dello Stato, ed il personale dello Stato utilizzato ai sensi del precedente comma, verranno collocati fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, e, con decorrenza dalla data di nomina o di conferimento dell'incarico, avranno diritto al trattamento economico che sara' stabilito con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro.
Art. 7
1. Il Ministero degli affari esteri provvedera' a somministrare, a titolo di anticipazione, al Commissariato i fondi stanziati nel proprio bilancio per la partecipazione all'Esposizione universale di Montreal 1967 In rapporto agli impegni da soddisfare.
2. Il Commissario generale e' tenuto a presentare, annualmente, un preventivo delle spese da effettuare, ed a rendere semestralmente, regolari rendiconti delle somme somministrategli.
Art. 8
1. Il Commissario generale e' tenuto a versare ad una gestione speciale di entrata, a lui intestata ed aperta presso un Istituto di credito italiano, le somme che Ministeri, Enti e privati corrisponderanno al Commissariato di cui al precedente articolo 3 per prestazioni, fitti di locali, per cause o servizi connessi con la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Montreal 1967 o che comunque ad esso pervengano, ad esclusione delle somministrazioni di fondi di cui al precedente articolo 7.
2. Il predetto Commissario generale potra' ove si renda necessario, disporre dei fondi affluiti nella predetta gestione speciale per effettuare esclusivamente spese aventi diretta attinenza con gli impegni assunti con i Ministeri, gli Enti ed i privati di cui al precedente comma.
3. Entro sei mesi dalla chiusura della Esposizione universale il Commissario generale e' tenuto a presentare il conto finale della predetta gestione speciale nonche' a versare al bilancio dell'entrata dello Stato il saldo attivo della predetta gestione.
Art. 9
1. Per la gestione dei fondi ed il vista del carattere speciale e temporaneo della manifestazione, il Commissariato e' autorizzato a derogare dalle disposizioni vigenti sulla contabilita' generale dello Stato.
Art. 10
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 5 aprile 1966
SARAGAT
MORO - FANFANI - COLOMBO - PIERACCINI - ANDREOTTI - GUI - BO - CORONA - TOLLOY
Visto, il Guardasigilli: REALE