Estensione della competenza territoriale del Credito fondiario sardo a tutto il territorio della Repubblica italiana
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Il Credito fondiario sardo, societa' per azioni con sede in Roma, e' autorizzato ad esercitare il credito fondiario, in conformita' alle disposizioni vigenti in materia, in tutto il territorio della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 maggio 1966
SARAGAT
MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE