Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, concernente tutela delle denominazioni di origine dei vini
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. All'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, alla fine del primo comma e' aggiunto il seguente periodo: "Nelle Regioni a Statuto autonomo, il parere dovra' essere espresso dagli organi competenti della Regione interessata".
Art. 2
1. Il terzo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato e' sostituito dal seguente:
"La denuncia di cui al precedente comma deve essere presentata entro sei mesi dall'impianto delle viti. Le denuncia degli impianti gia' esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto deve essere presentata per ogni vino la cui denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita" sia stata approvata, entro sei mesi dalla pubblicazione dei relativi decreti comprendenti i disciplinari di produzione".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 maggio 1966
SARAGAT
MORO - RESTIVO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE