Norme sulla produzione avicola
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste il registro nazionale delle imprese produttrici di uova da cova e di pulcini.
2. Nel registro sono annotati gli estremi dell'immatricolazione eseguita ai sensi dell'articolo 2 e devono essere tenute aggiornate le notizie e i dati di cui all'articolo 3.1
Art. 2
1. Le imprese che producono uova da cova e pulcini devono immatricolare i propri centri o stabilimenti di produzione nel registro nazionale delle imprese produttrici di uova da cova e di pulcini che e' istituito a norma dell'articolo precedente.
2. L'immatricolazione avviene su denuncia che le imprese produttrici devono presentare in triplice esemplare all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura nella cui circoscrizione sono ubicati i singoli centri da immatricolare.
3. Una copia di tale denunzia dovra' essere trasmessa a cura dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura al veterinario provinciale; altra copia sara' restituita al denunziante debitamente vistata.
4. Il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, di concerto con il veterinario provinciale, vigilera' sulla esistenza delle condizioni igienico-sanitarie dei centri avicoli immatricolati e potra' sospenderne l'attivita' in caso di infrazione alle norme della presente legge.
5. Il mancato esercizio dell'attivita' produttiva durante dodici mesi consecutivi comporta la cancellazione del centro o stabilimento dal registro di cui al primo comma.1
Art. 3
1. Nella denuncia per l'immatricolazione devono essere indicati:
a) il nome, o la ragione sociale, e la sede della impresa produttrice;
b) il nome e l'ubicazione di ogni centro o stabilimento di produzione;
c) la superficie coperta totale dei locali adibiti alla produzione di uova, per i centri o stabilimenti di produzione di uova da cova;
d) il numero e la capacita' complessiva delle incubatrici, al netto delle sezioni di schiusa, per i centri o stabilimenti di produzione di pulcini.
2. Ogni variazione degli elementi, di cui alle lettere precedenti, e l'eventuale cessazione di attivita', anche temporanea, dei singoli centri o stabilimenti avicoli dovra' essere comunicata, entro 10 giorni, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura cui e' stata presentata la denuncia.1
Art. 4
1. I produttori di uova da cova devono condurre le imprese secondo le norme della buona tecnica avicola e mantenere gli allevamenti in perfette condizioni igieniche e sanitarie, sottoponendoli a periodici accertamenti diagnostici per la pullurosi e altre malattie trasmissibili, secondo le disposizioni stabilite dal Ministero della sanita'.
2. Le imprese produttrici di uova da cova non possono incubare, commerciare o porre altrimenti in circolazione uova da cova, prodotte in Italia, che non rechino stampigliate, a mezzo di colorante nero indelebile e in caratteri latini di altezza non inferiore a due millimetri, la parola "cova", seguita dalla parola "Italia" e dal numero di immatricolazione assegnato al centro o stabilimento di produzione.
3. Non possono essere importate uova da cova se non con l'osservanza delle norme del regolamento della Comunita' economica europea n. 129 del 12 dicembre 1963 e con le modalita' ivi previste.
4. Le stesse imprese devono altresi' tenere aggiornato, per ciascun centro o stabilimento di produzione, un registro dove saranno indicati il numero dei capi allevati ed il numero delle uova da cova prodotte e poste in commercio.
5. Esse devono rilasciare, per ciascuna partita di uova da cova posta in commercio, un documento di accompagnamento recante le seguenti indicazioni:
a) il nome del paese di origine;
b) il nome o la ragione sociale, e la sede dell'impresa produttrice;
c) il nome, l'ubicazione e il numero di immatricolazione del centro o stabilimento di produzione;
d) il nome, o la ragione sociale, e l'indirizzo del produttore responsabile;
e) il numero di uova che costituiscono la partita considerata;
f) la data della consegna o di spedizione;
g) il nome del destinatario delle uova.
6. Ogni successivo trasferimento della partita di uova va annotato nel documento di accompagnamento.1
Art. 5
1. Le imprese produttrici di pulcini devono osservare le regole tecniche e sanitarie indicate nella presente legge e non possono porre in incubazione uova, di provenienza nazionale od estera, che non siano accompagnate dal documento previsto dal precedente articolo 4 o dal regolamento della Comunita' economica europea n. 129 del 12 dicembre 1963.
2. Esse devono tenere costantemente aggiornato in ogni centro o stabilimento di produzione un registro, dove saranno indicati, per le singole partite di uova da cova:
a) il nome del paese di origine;
b) il nome, o la ragione sociale, e l'ubicazione della impresa produttrice;
c) il nome, o la ragione sociale, e l'indirizzo del centro o stabilimento di produzione;
d) il nome e l'indirizzo del produttore responsabile;
e) il numero di uova da cova che costituiscono la partita messa a covare;
f) la data alla quale le uova sono state messe a covare.
3. Le imprese produttrici di pulcini devono comunicare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e per conoscenza all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, bimestralmente, su apposito modulo distribuito dallo stesso Ministero, i dati statistici sull'attivita' svolta nel bimestre precedente.1
Art. 6
1. Chiunque, senza l'immatricolazione di cui all'articolo 2 produce uova da cova per la vendita, e' punito con l'ammenda da lire 50 mila a lire 500 mila.
2. Chiunque vende o pone altrimenti in commercio ovvero importa dall'estero uova da cova prive di stampigliatura o del documento di accompagnamento previsti dall'articolo 4, ovvero del documento previsto dal regolamento della Comunita' economica europea n. 129 del 12 dicembre 1963, e' punito con l'ammenda da lire 10 mila a lire 100 mila. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di produrre pulcini per la vendita, pone in incubazione uova prive di tali stampigliature o ricevute senza il documento di accompagnamento.
3. Chiunque omette le comunicazioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 3 o dall'ultimo comma dello articolo 5 ovvero omette di tenere o non tiene regolarmente i registri di cui agli, stessi articoli e' punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 50 mila.1
Art. 7
1. La vigilanza per l'applicazione della presente legge e' esercitata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con la collaborazione delle autorita' sanitarie per quanto di loro competenza.1
Art. 8
1. Le imprese interessate dovranno ottemperare a quanto previsto dalla presente legge entro il termine di 60 giorni dalla sua entrata in vigore.1
Art. 9
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle imprese di produzione dei pulcini, la cui capacita' totale di incubazione, al netto delle sezioni di schiusa, e' inferiore a 1000 uova, nonche' alle imprese che abbiano una corrispondente capacita' produttiva di uova da cova.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 maggio 1966
SARAGAT
MORO - RESTIVO - REALE - PRETI - ANDREOTTI - TOLLOY - MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE