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Ratifica ed esecuzione degli emendamenti numeri 1 e 3 alla Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro, adottati a Ginevra rispettivamente il 6 e il 9 luglio 1964

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare gli Atti di emendamento alla Costituzione della Organizzazione internazionale del lavoro contraddistinti dai numeri 1 e 3, adottati a Ginevra dalla 48ยช Sessione della Conferenza dell'Organizzazione, rispettivamente il 6 e il 9 luglio 1964.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data ai due Atti di emendamento di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla loro entrata in vigore, in base all'articolo 36 della Costituzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 marzo 1966
SARAGAT
MORO - FANFANI - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: REALE