diritto.io

Estensione alle elezioni comunali e provinciali, che avranno luogo il 12 e 13 giugno 1966, delle agevolazioni di viaggio previste per le elezioni politiche

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 2

1. All'onere di lire 270 milioni derivante dall'applicazione della, presente legge si fara' fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 giugno 1966
SARAGAT
MORO - SCALFARO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE