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Norme in materia di provvisorio collocamento fuori ruolo di alcune categorie di dipendenti dello Stato

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Durante l'aspettativa per mandato parlamentare, i dipendenti dello Stato che rivestono qualifica con coefficiente di stipendio non inferiore a 900, e quelli di corrispondente ex grado gerarchico, nonche' gli impiegati civili della carriera direttiva delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che rivestono qualifica per la quale e' previsto un solo posto di organico, sono collocati in soprannumero alla dotazione organica della rispettiva qualifica con decreto del Ministro competente.

2. Restano ferme, per i magistrati dell'Ordine giudiziario, le norme attualmente in vigore.

Art. 2

1. Gli impiegati civili delle carriere direttive delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che rivestono qualifica con coefficiente di stipendio non inferiore a 900, e quelli di corrispondente ex grado gerarchico, nonche' gli impiegati civili della carriera direttiva delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che rivestono qualifica per la quale e' previsto un solo posto di organico, possono essere collocati in soprannumero alla dotazione organica della rispettiva qualifica, quando siano sospesi dal servizio in pendenza di procedimento penale o per effetto di condanna penale e la sospensione duri da almeno sei mesi, il collocamento in soprannumero e' disposto con le stesse modalita' prescritte per il provvedimento di sospensione.

Art. 3

1. Non si puo' provvedere al collocamento in soprannumero se nella qualifica iniziale dei singoli ruoli organici non sia lasciato scoperto, per ogni dipendente collocato in soprannumero ai sensi degli articoli precedenti, un numero di posti che comporti un ammontare di spesa pari a quello determinato dalle disposizioni di cui sopra.

2. I posti in soprannumero risultanti dall'applicazione della presente legge sono riassorbiti, dopo la cessazione della causa che li ha determinati, con le prime vacanze disponibili nelle qualifiche cui si riferiscono.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 giugno 1966
SARAGAT
MORO - COLOMBO - REALE
Visto, il Guardasigilli: REALE