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Nuova fissazione del termine per la distillazione agevolata del vino acquistato a norma del decreto ministeriale 18 giugno 1965

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Le agevolazioni previste per la distillazione agevolata a norma del decreto-legge 18 marzo 1965, n. 140, convertito, con modificazioni, nella legge 19 maggio 1965, n. 455, si applicano, fino a due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alle residue partite di vino acquistate dagli enti in esecuzione del decreto ministeriale 18 giugno 1965, sotto l'osservanza delle formalita' e modalita' che saranno stabilite dal Ministero per le finanze.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 luglio 1966
SARAGAT
MORO - PRETI
Visto, il Guardasigilli: REALE