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Integrazione della quarta categoria manovali (coefficiente 148) della dotazione organica del ruolo degli operai della Zecca

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. unico

1. La dotazione organica del ruolo degli operai della Zecca, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 28 settembre 1961, n. 1471, e 16 marzo 1963, n. 801, e' integrata con 30 unita' di operai di quarta categoria manovali (coefficiente 148).

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 45.000.000, si provvedera' mediante riduzione di pari importo del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, iscritto al capitolo 2191, dell'anno finanziario 1966.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 luglio 1966
SARAGAT
MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE