Contributo al Programma ampliato di assistenza tecnica ed al Fondo speciale delle Nazioni Unite per l'anno 1965
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 1.406.250.000 per l'anno 1965 per la partecipazione dell'Italia al Programma ampliato di assistenza tecnica ed al Fondo speciale delle Nazioni Unite.
Art. 2
1. All'onere di cui al precedente articolo si provvede mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 luglio 1966
SARAGAT
MORO - FANFANI - COLOMBO - PIERACCINI
Visto, il Guardasigilli: REALE