diritto.io

Modificazioni ed integrazioni alle vigenti disposizioni recanti provvidenze per la ricostruzione dei fabbricati danneggiati dalla guerra

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Ai proprietari che ricostruiscono fabbricati ad uso di abitazione siti in Comuni la cui popolazione risultante dal censimento del 1936 sia inferiore a 25.000 abitanti ed in quelli nei quali vi sia stata una percentuale di distruzione superiore al 75 per cento dei vani destinati ad uso di abitazione, e' concesso un contributo diretto in capitale in ragione dell'80 per cento della base di commisurazione del contributo determinata a norma delle lettere a), b) e c) dell'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, sino a lire 4.000.000 per unita' immobiliare preesistente agli eventi bellici, anche se l'importo dei lavori sia superiore a tale somma.

2. Detto beneficio e' limitato ai fabbricati che prima degli eventi bellici avevano una accertata consistenza non superiore a 8 unita' di abitazione, nonche' ai proprietari di non oltre due unita' immobiliari anche se facevano parte di un fabbricato superiore a 8 unita' di abitazione.

3. Nella costruzione delle unita' immobiliari aventi diritto al contributo di cui sopra, il proprietario puo' ridurre la ricostruzione ad un limite di volume corrispondente alla spesa ammissibile a contributo di lire 4 milioni per ogni unita' immobiliare.

Art. 2

1. Per i fabbricati di cui al precedente articolo, per i quali sussiste il diritto al contributo diretto in capitale la parte non adibita ad abitazione, a qualsiasi uso destinata, e' ammessa al contributo medesimo, fermo restante il limite previsto dall'articolo 44 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

Art. 3

1. Il beneficio di cui ai precedenti articoli e' concesso ai proprietari il cui patrimonio definitivamente accertate per l'anno 1945, ai fini dell'imposta ordinaria, non superi le lire 300.000, purche' il loro reddito definitivamente accertato ai fini dell'imposta complementare per lo stesso anno non superi le lire 60.000. Tale limite e' elevato a lire 100.000 se la complementare grava sui redditi professionali di categoria C/1.

2. Nel computo del reddito non si tiene conto della quota relativa ai redditi di lavoro subordinato assoggettati all'imposta complementare.

3. Per le persone giuridiche si fa riferimento all'imposta patrimoniale.

Art. 4

1. Il contributo previsto dall'articolo 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, nella misura stabilita dall'articolo 1 della presente legge, e' concesso anche se l'unita' immobiliare faceva parte prima dell'evento bellico di un fabbricato costituito da piu' unita' immobiliari.

2. Tale contributo viene concesso anche agli aventi causa del proprietario danneggiato, limitatamente ai discendenti, ascendenti e al coniuge.

Art. 6

1. I fabbricati rurali, anche se adibiti solo parzialmente ad uso di abitazione, possono usufruire dei contributi previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge e 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, e successive modificazioni.

2. Per la parte di tali fabbricati non adibiti ad uso di abitazione, nonche' per quella annessa, non si applica la limitazione prevista dall'articolo 44 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

3. All'erogazione di detti contributi provvede il Ministero dei lavori pubblici con le norme procedurali previste dall'articolo 3 della legge 31 luglio 1954, n. 607.

Art. 8

1. Nei casi previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge e dall'articolo 45 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, la maggiorazione di cui all'articolo 50 della predetta legge n. 968 ed all'articolo 1 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, e' stabilita nella misura del 5 per cento della spesa ammissibile a contributo.

2. I compiti dell'ISES di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1958, n. 83, e successive integrazioni legislative, sono estesi alla riparazione dei fabbricati danneggiati dalla guerra.

3. Le maggiorazioni di cui al primo comma sono estese alla riparazione dei fabbricati danneggiati dalla guerra.

Art. 9

1. A modifica dell'articolo 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e del secondo comma dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ove gli altri comproprietari non avanzino domanda di ripristino entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il comproprietario che intende procedere al ripristino puo', nell'interesse ed in nome della comproprieta', presentare domanda, notificandola altresi' agli altri comproprietari, eseguire i lavori e riscuotere il contributo, impegnare la comproprieta' stessa nei confronti dell'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione e dell'ISES e di ogni altro Ente finanziario per l'assunzione di mutui ipotecari e per lo sconto delle annualita' di contributo statale. Lo Stato resta estraneo ai rapporti fra i comproprietari.

Art. 10

1. A modifica dell'articolo 4 della legge 31 luglio 1954, n. 607, qualora il danneggiato, od uno dei suoi aventi causa, limitatamente ai discendenti, ascendenti e coniuge, abbia trasferito, o trasferisca entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, il proprio domicilio in Comune diverso da quello nel quale sorgeva il fabbricato al momento del danno, sempreche' nell'ambito della stessa regione, e trattisi di fabbricato con accertata consistenza, prima dell'evento bellico, non superiore ad 8 unita' immobiliari, il ripristino puo' essere consentito nel Comune di nuovo domicilio.

2. Per usufruire di detta autorizzazione sia il danneggiato sia l'eventuale avente causa, richiedente della stessa, deve ricadere nelle condizioni patrimoniali e di reddito di cui all'articolo 3 della presente legge.

Art. 11

1. E' concesso un premio di acceleramento pari ad un decimo della spesa ammissibile a contributo, determinata ai sensi delle lettere a), b) e c) dell'articolo 27 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ai proprietari dei fabbricati distrutti dalla guerra, i quali provvedano alla ricostruzione dei fabbricati stessi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Il premio e' corrisposto dopo avere verificata la regolare esecuzione dei lavori e con le stesse modalita' di pagamento del contributo.