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Norme integrative per l'applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 3 Elenco degli elettori - Seggio elettorale

1. Trenta giorni prima dell'inizio delle operazioni elettorali, il presidente del Consiglio nazionale dispone la compilazione dell'elenco degli iscritti nell'albo.

2. L'elenco contiene per ciascun elettore cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e numero d'ordine di iscrizione nell'albo, nonche', per i sospesi dall'esercizio professionale, la relativa indicazione.

3. Il seggio, a cura del presidente del Consiglio nazionale, e' istituito in un locale idoneo ad assicurare la segretezza del voto e la visibilita' dell'urna durante le operazioni elettorali.

Art. 5 Votazione

1. Le schede per la prima e la seconda convocazione sono predisposte, in unico modello, e timbrate con il timbro dell'Ordine dei geologi.

2. Esse, con l'indicazione della convocazione cui si riferiscono, ed in numero corrispondente a quello degli aventi diritto al voto, prima dell'inizio della votazione, sono ripartite fra gli scrutatori. Lo scrutatore appone la sua firma all'esterno della scheda.

3. Quando le elezioni dei componenti del Consiglio nazionale e dei membri elettivi della Commissione centrale si svolgono contemporaneamente, le relative schede sono di colore diverso.

4. L'elettore, previo accertamento della sua identita' personale, viene ammesso a votare e, ritirata la scheda, la compila immediatamente nella parte della sala a cio' destinata: quindi la chiude e la riconsegna al presidente del seggio il quale la depone nell'urna.

5. Dell'avvenuta votazione e' immediatamente presa nota da parte di uno degli scrutatori, il quale appone la propria firma accanto al nome del votante nell'elenco degli elettori.

6. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169.

7. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169.

Art. 6 Scrutinio

1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169.

2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169.

3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169.

4. Sono considerate nulle le schede che contengono segni o indicazioni tali da far ritenere che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. Non si tiene conto, nell'ordine dei nominativi indicati sulla scheda, di quelli che eccedono il numero dei candidati da eleggere.

5. Terminato lo spoglio delle schede il presidente del seggio forma, in base al numero dei voti riportati, la graduatoria dei candidati: in caso di parita' di voti prevale il candidato piu' anziano per iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianita' d'iscrizione, il piu' anziano per eta'.

6. Il presidente del seggio provvede, quindi alla proclamazione dei candidati eletti secondo l'ordine della graduatoria.

7. Di tutte le operazioni relative allo svolgimento delle votazioni e all'espletamento dello scrutinio, viene redatto, a cura del segretario, verbale sottoscritto dal presidente del seggio e dal segretario stesso.

Art. 7 Diritto di opzione - Sostituzione

1. Qualora un membro della Commissione centrale risulti eletto membro del Consiglio nazionale dell'Ordine o, in caso di contemporanea elezione, un candidato risulti eletto membro di ambedue gli organi, esso deve, entro tre giorni dalla comunicazione della proclamazione, optare per una delle due cariche. In mancanza di opzione si presume che l'interessato abbia rinunciato alla carica di membro del Consiglio nazionale dell'Ordine.

2. Per la sostituzione il Consiglio nazionale provvede a norma dell'articolo 10 della presente legge.

Art. 8 Elezione dei membri della Commissione centrale Opzione

1. Per la elezione dei membri della Commissione centrale di cui alla lettera d) dell'articolo 12 della legge 3 febbraio 1963, n. 112, valgono, in quanto applicabili, le norme per l'elezione del Consiglio nazionale dell'Ordine.

2. Quando un membro del Consiglio nazionale e' eletto membro della Commissione centrale questi e' tenuto ad optare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 7 della presente legge.

Art. 9 Comunicazioni dell'esito delle elezioni

1. Il presidente del seggio, immediatamente dopo la proclamazione del risultato delle elezioni, comunica al Ministro per la grazia e giustizia ed al Consiglio nazionale i nominativi degli eletti e provvede alla pubblicazione della graduatoria e dei nomi degli eletti mediante affissione nella sede del Consiglio nazionale.

2. I risultati delle elezioni sono, inoltre, comunicati al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

Art. 10 Riunioni del Consiglio nazionale e della Commissione centrale - Cariche e durata

1. Il Ministro per la grazia e giustizia entro venti giorni dalla proclamazione ne da' comunicazione ai componenti eletti del Consiglio nazionale e li convoca per l'insediamento.

2. Nella riunione, presieduta dal consigliere piu' anziano per eta', sono eletti: un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

3. Per la Commissione centrale il Ministro per la grazia e giustizia provvede ai sensi dell'articolo 12, ultimo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 112.

4. Per la validita' delle adunanze della Commissione centrale e del Consiglio nazionale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

5. Quando il presidente e il vice presidente sono assenti od impediti ne fa le veci il membro piu' anziano per eta'.

6. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza assoluta di voti e il presidente vota per ultimo.

7. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169.

8. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 8 LUGLIO 2005, N. 169.

9. I componenti eletti, venuti a mancare per qualsiasi causa, sono sostituiti dagli eletti che li seguono nell'ordine della graduatoria.

10. In caso di mancanza di tali candidati si procede ad elezioni suppletive. In ogni caso i predetti membri rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio.

Art. 11 Annullamento delle elezioni di membri del Consiglio nazionale - Sostituzione - Rinnovo della elezione

1. La Commissione centrale, quando accoglie un ricorso proposto contro la elezione di singoli componenti del Consiglio nazionale, invita detto Consiglio a provvedere alla loro sostituzione, chiamando a succedere a detti componenti, secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo 6, comma quinto, i candidati che seguono nell'ordine degli eletti.

2. In mancanza di tali candidati il Consiglio nazionale fissa entro due mesi la data per la elezione suppletiva.

3. La nuova elezione avviene secondo le disposizioni di cui agli articoli precedenti.