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Istituzione di uffici di corrispondenza regionali o interregionali dell'Istituto centrale di statistica

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali lo Istituto centrale di statistica puo' anche istituire uffici di corrispondenza regionali o interregionali.

Art. 2

1. Al funzionamento degli uffici di corrispondenza si provvede con personale dei ruoli dell'Istituto centrale di statistica nei limiti stabiliti per carriere e qualifiche dall'annessa tabella; all'uopo il presidente dell'istituto dispone i relativi trasferimenti.

2. Tabella del personale che puo' essere destinato agli uffici di corrispondenza regionali o interregionali dello Istituto centrale di statistica.

3. ==================================================================
CARRIERA | QUALIFICA | NUMERO
--------------------------------------------------------------------
Direttiva................|Tutte le qualifiche della | 50
| carriera. |
Concetto.................|Tutte le qualifiche della | 60
| carriera. |
Esecutiva................|Tutte le qualifiche della | 240
| carriera. |
Ausiliaria e ausiliaria |Tutte le qualifiche della | 50
tecnica | carriera. |

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data ad Antagnod, addi' 6 agosto 1966
SARAGAT
MORO - TAVIANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli:
REALE