Norme circa la tenuta dei conti correnti con il Tesoro
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo e le gestioni speciali dello Stato, hanno l'obbligo di tenere le disponibilita' liquide in conti correnti con il Tesoro, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, numero 510.
Art. 2
1. Gli enti che sotto qualsiasi forma beneficiano di contributi che, con carattere di periodicita' per le esigenze finanziarie dell'ente stesso, vengono assunti a carico del bilancio dello Stato o dei bilanci delle Amministrazioni autonome di Stato, sono tenuti all'obbligo di cui all'articolo precedente limitatamente all'ammontare dei contributi medesimi.
2. I Collegi dei sindaci o revisori degli enti di cui al primo comma, quando vengano a conoscenza di trasgressioni dell'obbligo di cui al comma medesimo, ne devono muovere rilievo agli amministratori dandone comunicazione al Ministero cui compete la vigilanza.
Art. 3
1. L'obbligo stabilito dagli articoli 1 e 2 della presente legge, non sussiste relativamente alle somme poste a carico del bilancio dello Stato o di quelli delle Amministrazioni autonome di Stato e destinate alla costituzione dei fondi di finanziamento o a partecipazioni azionarie al patrimonio di enti o riguardanti conferimenti diversi.
Art. 4
1. Gli enti e le Amministrazioni previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge possono essere autorizzati a trasferire le somme tenute in conto corrente con il Tesoro in conti correnti presso aziende e istituti di credito - aventi un patrimonio fra capitale e riserve non inferiore a quello che sara' determinato dal Comitato interministeriale del credito e del risparmio - entro i limiti massimi di giacenza e di importo che saranno determinati dal Ministro per il tesoro.
Art. 5
1. I tassi di interesse e ogni altra modalita' di funzionamento dei conti previsti dagli articoli 1 e 2 della presente legge saranno determinati dal Ministro per il tesoro giusta quanto stabilito dall'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 510.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data ad Antagnod, addi' 6 agosto 1966
SARAGAT
MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE