Contributo annuo all'Ente nazionale "Giovanni Boccaccio" per il mantenimento della Casa del Boccaccio e della biblioteca annessa
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. All'Ente nazionale "Giovanni Boccaccio", eretto in Ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1958, n. 1154, e' concesso, a decorrere dal 1965, un contributo annuo di lire 3 milioni per il mantenimento, in Certaldo, della Casa del Boccaccio e della biblioteca annessa.
Art. 2
1. All'onere annuo di lire 3 milioni derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per gli anni finanziari 1965 e 1966, mediante riduzione dei fondi iscritti al capitolo 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni predetti.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data ad Antagnod, addi' 6 agosto 1966
SARAGAT
MORO - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE