Modifiche al regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, concernente le norme per il pareggiamento degli Istituti musicali
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il terzo e il settimo comma dell'articolo 6, e l'articolo 8 del regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170, sono soppressi.
Art. 2
1. L'articolo 9 del citato decreto e' sostituito dal seguente:
"Ai direttori e agli insegnanti di ruolo degli Istituti musicali pareggiati compete il trattamento economico stabilito per il personale direttivo e docente dei Conservatori di musica".
Art. 3
1. L'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
"Lo svolgimento della carriera dei direttori e degli insegnanti di ruolo degli Istituti musicali pareggiati e' corrispondente a quello stabilito per i direttori e gli insegnanti dei Conservatori di musica.
Al personale direttivo e docente incaricato si applicano le norme di legge stabilite per il corrispondente personale dei conservatori relative al trattamento economico e giuridico".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data ad Antagnod, addi' 6 agosto 1966
SARAGAT
MORO - GUI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE