Modifiche ed aggiunte al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, concernente norme per la ripartizione della somma versata dal Governo della Repubblica Federale di Germania, in base all'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialiste
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
13 seguente legge:
Art. 1
1. La documentazione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 20431 nonche' ogni altro elemento idoneo a comprovare la detenzione nei "K.Z." (Konzentrazion-Zone), da fornirsi a cura degli interessati, a corredo delle domande per indennizzo gia' presentate entro il termine previsto del 21 luglio 1964, devono essere fatti pervenire alla Commissione di cui all'articolo 7 del citato decreto presidenziale, sotto pena di decadenza dal diritto allo indennizzo stesso, entro tre mesi dalla data di pubblicazione, della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 2
1. I termini previsti dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, per l'esame delle domande e per la redazione degli elenchi delle istanze accolte, sono prorogati fino alla scadenza di un anno dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 3
1. Ai componenti ed al segretario della Commissione istituita con l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, per la loro partecipazione alle riunioni della Commissione stessa, e' assegnato un compenso da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, per ogni singolo esercizio.
2. Le spese per la corresponsione dei compensi di cui al precedente comma e della indennita' di missione al personale residente fuori Roma, faranno carico ad appositi stanziamenti da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro nell'importo di lire 12.000.000 per l'esercizio 1966 e di lire 6.000.000 per l'esercizio 1967.
3. All'onere di lire 12.000.000 previsto per l'esercizio finanziario 1966, si provvede con una corrispondente riduzione del fondo iscritto nel capitolo 2903 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.
4. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data ad Antagnod, addi' 6 agosto 1966
SARAGAT
MORO - COLOMBO - FANFANI - PRETI
Visto, il Guardasigilli: REALE