Mutamento della denominazione del Ministero dell'industria e del commercio, degli Uffici provinciali e delle Camere di commercio, industria ed agricoltura
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. 1) Ministero dell'industria e del commercio assume la denominazione di "Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato".
Art. 2
1. Gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio e le Camere di commercio, industria e agricoltura assumono rispettivamente la denominazione di "Uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato" e di "Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 settembre 1966
SARAGAT
MORO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE