Proroga del termine previsto dall'articolo 199 del testo unico sugli infortuni sul lavoro e disposizioni sulla tenuta dei libri paga e matricola per il settore dell'artigianato
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Ferma restando la decorrenza dell'obbligo assicurativo dal 10 gennaio 1966, di cui al secondo comma dello articolo 199 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, per gli artigiani che prestano abitualmente opera manuale nelle rispettive imprese e che non abbiano dipendenti, il termine per la presentazione delle denunce di esercizio di cui all'articolo 12 dello stesso decreto presidenziale e' prorogato fino al 31 dicembre 1966, senza applicazione di alcuna sanzione, anche per il ritardo nel versamento dei contributi relativi.
Art. 2
1. L'obbligo della tenuta dei libri di matricola e di paga, di cui all'articolo 20 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, non si applica agli artigiani come soggetti assicurati di cui all'articolo 4, n. 3, dello stesso decreto presidenziale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 ottobre 1966
SARAGAT
MORO - BOSCO
Visto, il Guardasigilli: REALE