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Assistenza tecnico-militare alla Somalia e al Ghana

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Viene accordata per gli anni 1964, 1965 e 1966, alla Repubblica somala e alla Repubblica del Ghana un'assistenza tecnico-militare per l'organizzazione e il potenziamento delle Forze armate, della Polizia e della Guardia di finanza.
A tali fini, per ciascuno degli esercizi 1963-1964, 1965 e 1966 sono autorizzate le seguenti spese a carico dei Ministeri dell'interno, della difesa e delle finanze:

2. Ministero dell'interno. . . . . . . . . . . . . . . L. 92.000.000 Ministero della difesa . . . . . . . . . . . . . . L. 126.000.000 Ministero delle finanze. . . . . . . . . . . . . . L. 182.000.000

Art. 2

1. Le somme di cui al precedente articolo 1 potranno essere impiegate:

  1. a) per l'addestramento gratuito in Italia di cittadini somali o ganeani mediante la frequenza di corsi di formazione, di specializzazione o di perfezionamento professionale presso Accademie o Scuole delle Forze armate, dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o della Guardia di finanza. L'assistenza comprende, oltre alle spese di viaggio, di frequenza e di mantenimento, la concessione ai frequentatori dei vari corsi di un contributo individuale, in denaro, in misura non superiore a 25.000 lire mensili;

  2. b) per l'invio in Somalia o nel Ghana per periodi di tempo non inferiori a due mesi e non superiori ad un anno, di militari e tecnici delle Forze armate, della Polizia e della Guardia di finanza, con compiti di organizzazione, di istruzione e di consulenza tecnica;

  3. c) per l'acquisto e cessione gratuita ai Governi somalo e ganeano di materiali di produzione italiana, o per il reintegro di materiali che siano in dotazione alle Forze armate, all'Amministrazione della pubblica sicurezza ed alla Guardia di finanza da cedersi gratuitamente ai suddetti Governi, ivi comprese le spese di imballaggio, trasporto su navi nazionali e relativa assicurazione.

Art. 3

1. Sono convalidati i pagamenti per spese sostenute dai Ministeri dell'interno, della difesa e delle finanze dal 1 luglio 1960 fino all'entrata in vigore della presente legge per la formazione degli allievi somali e i pagamenti per il trasporto dei materiali ceduti alla Somalia al 30 giugno 1964.

2. Sono altresi' convalidate, sulla base dei relativi atti di cessione o, in mancanza di tali atti, sulla base dei relativi verbali di consegna per quantita' e valore:

  1. a) le cessioni gratuite all'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia di materiali della Marina militare per lire 232 milioni 540.000 e di materiali della Aeronautica militare per lire 1.512.352.000;

  2. b) le cessioni gratuite alla Repubblica somala di materiali della Guardia di finanza per lire 1.007.367 e di materiali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza per lire 17.185.879.

3. I consegnatari delle Amministrazioni che hanno ceduto i beni di cui alle precedenti lettere a) e b) sono tenuti ad allegare ai conti giudiziali i documenti comprovanti rispettivamente l'avvenuta consegna all'Amministrazione fiduciaria italiana della Somalia o alla Repubblica somala dei predetti materiali, unitamente ai decreti di scarico agli effetti contabili.

4. I decreti di cui al comma precedente, corredati degli atti o dei verbali di cui al primo comma, sono emessi dai Ministri interessati e sottoposti per i rispettivi controlli alle competenti Ragionerie centrali ed alla Corte dei conti.

Art. 4

1. Il Ministero della difesa e' autorizzato a porre a carico degli stanziamenti previsti all'articolo 1 il valore dei materiali ceduti alla Somalia dal 1 luglio 1960 al 31 dicembre 1963 fino alla concorrenza di lire 79.000.000.

Art. 5

1. All'onere di lire 400.000.000 relativo all'anno 1964, si provvede, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64, a carico dello stanziamento del capitolo n. 413 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-64.

2. A quello di pari importo relativo all'anno 1965, nonche' a quello di pari importo relativo all'anno 1966, si provvede mediante riduzione del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 ottobre 1966
SARAGAT
MORO - FANFANI - TAVIANI - PRETI - COLOMBO - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: REALE