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Approvazione ed esecuzione degli Scambi di Note italo-jugoslavi effettuati in Belgrado il 28 febbraio ed il 16 maggio 1964 per la proroga dell'Accordo per la pesca del 20 novembre 1958

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Sono approvati gli Scambi di Note tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia effettuati in Belgrado il 28 febbraio ed il 16 maggio 1964 per la proroga, rispettivamente, al 30 aprile 1964 ed al 31 agosto 1965 dell'Accordo sulla pesca del 20 novembre 1958.

Art. 2

1. Piena ed intera esecuzione e' data agli Scambi di Note indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' delle rispettive clausole finali.

2. All'onere di lire 642 milioni 857.145 derivante dall'applicazione della presente legge, si fara' fronte, quanto a lire 377 milioni 600 mila, con un'aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 21 ottobre 1964, n. 1013, istitutiva di un'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso e, quanto a lire 265 milioni 257.145, con l'entrata derivante dal versamento in Tesoreria di corrispondente importo da prelevarsi dal conto corrente di Tesoreria intestato "Ministero del tesoro - Liquidazione beni tedeschi in Italia" .

3. All'onere di lire 642 milioni 857.145 derivante dall'applicazione della presente legge, si fara' fronte, quanto a lire 377 milioni 600 mila, con un'aliquota delle maggiori entrate recate dalla legge 21 ottobre 1964, n. 1013, istitutiva di un'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso e, quanto a lire 265 milioni 257.145, con l'entrata derivante dal versamento in Tesoreria di corrispondente importo da prelevarsi dal conto corrente di Tesoreria intestato "Ministero del tesoro - Liquidazione beni tedeschi in Italia".

4. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 ottobre 1966
SARAGAT
MORO - FANFANI - COLOMBO - NATALI
Visto, il Guardasigilli: REALE