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Soppressione dell'Istituto nazionale per l'esame delle invenzioni

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'Istituto nazionale per l'esame delle invenzioni e' soppresso e le sue attribuzioni sono trasferite all'Ufficio centrale brevetti del Ministero dell'industria e del commercio.

Art. 2

1. Il personale direttivo in servizio all'atto del passaggio dell'Istituto stesso alle dipendenze del Ministero dell'industria e del commercio e' inquadrato in soprannumero nel ruolo tecnico della carriera direttiva della proprieta' intellettuale con la qualifica di esaminatore capo.

2. Il suddetto personale consegue la qualifica superiore dopo diciotto mesi di anzianita' di qualifica, permanendo nella posizione soprannumeraria.

Art. 3

1. Il servizio comunque prestato dal personale di cui al precedente articolo dalla data del passaggio dello Istituto nazionale per l'esame delle invenzioni alle dipendenze del Ministero dell'industria e del commercio e' calcolato per intero agli effetti del trattamento di quiescenza.

Art. 4

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire quattro milioni in ragione di anno, si fara' fronte:

  1. 1) per lire 1.050.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 1151 dello stato di previsione del Ministero dell'industria e del commercio per l'anno finanziario 1966 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi;

  2. 2) per lire 2.950.000 con l'economia che sara' realizzata a seguito della soppressione dell'Istituto nazionale per l'esame delle invenzioni sul capitolo n. 1464 dello stato di previsione predetto e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 ottobre 1966
SARAGAT
MORO - ANDREOTTI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE