Classificazione tra le opere idrauliche di seconda categoria delle arginature lungo il fiume Vipacco nel tratto compreso tra la sua confluenza con il fiume Isonzo ed il confine di Stato
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria le arginature lungo il fiume Vipacco nel tratto compreso tra la sua confluenza con l'Isonzo ed il confine di Stato.
Art. 2
1. Il Ministro per i lavori pubblici provvedera' a stabilire con proprio decreto il perimetro del comprensorio dei beni che debbono contribuire con lo Stato nelle spese per le opere di cui al precedente articolo 1.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 ottobre 1966
SARAGAT
MORO - MANCINI - PRETI - COLOMBO - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE