diritto.io

Modifiche alla legge 7 febbraio 1958, n. 88

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. In deroga agli articoli 23, primo e secondo comma e 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, gli Istituti superiori di educazione fisica statali o pareggiati istituiscono, previa autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, appositi corsi riservati agli iscritti negli elenchi speciali di cui all'articolo 31, quarto comma, della ordinanza ministeriale 30 marzo 1961, concernente il conferimento degli incarichi e delle supplenze per l'anno scolastico 1961-62, i quali alla data del 30 settembre 1966 abbiano prestato nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica statali o pareggiati, almeno tre anni di servizio, anche non consecutivi, di insegnamento di educazione fisica con qualifica non inferiore a "valente".

Art. 3

1. I corsi di cui al precedente articolo 1 si svolgono in un triennio.

2. In ciascun anno accademico, gli iscritti ai corsi sono ammessi a
sostenere, in speciali sessioni, gli esami di profitto secondo i piani di studio previsti per gli istituti superiori di educazione fisica, Coloro che abbiano superato gli esami di profitto sostengono, alla fine del triennio, l'esame per il conseguimento del diploma di educazione fisica, di cui all'articolo 24, primo comma, della legge 7 febbraio 1958, numero 88.

Art. 4

1. La frequenza dei corsi di cui al precedente articolo 1 non e' obbligatoria, limitatamente alle lezioni teoriche.

2. Le lezioni tecnico-pratiche si svolgeranno in periodi che non coincidano con l'attivita', scolastica degli istituti di istruzione secondaria ed artistica, stabiliti dal Ministero della pubblica istruzione, sentite le direzioni degli istituti superiori di educazione fisica.

Art. 5

1. In deroga alla legge 19 marzo 1955, n. 160, e successive modificazioni ed integrazioni, gli iscritti ai corsi di cui al precedente articolo 1 possono ottenere la supplenza annuale per l'insegnamento dell'educazione fisica nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica. A tal fine essi sono iscritti, a domanda, in apposite graduatorie provinciali che seguono dopo le graduatorie di coloro che hanno titolo per partecipare agli esami di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica.

2. All'atto della entrata in vigore della presente legge, sono soppressi gli elenchi speciali degli incarichi e delle supplenze per l'anno scolastico 1961-62 previsti dalla ordinanza ministeriale 30 marzo 1961, concernente il conferimento.

3. Nelle graduatorie provinciali di cui al primo comma, possono essere iscritti, a domanda, anche gli aspiranti che, gia' inclusi negli elenchi speciali ed in possesso dei requisiti di servizio previsti dal precedente articolo 1, frequentavano, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, i normali corsi di studio presso gli istituti superiori di educazione fisica statali o pareggiati.

Art. 6

1. L'importo delle tasse, delle soprattasse e dei contributi dovuti per la partecipazione ai corsi di cui al precedente articolo 1 non puo' essere maggiore di quello stabilito per gli iscritti al corso normale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 ottobre 1966
SARAGAT
MORO - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE