Aumento del contributo a favore dell'Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari, di cui all'art. 16 della legge 4 agosto 1955, n. 707
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A partire dall'esercizio finanziario 1965 e' autorizzata la concessione a favore dell'Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari, di un contributo annuo di lire 60 milioni per l'assistenza tecnica alle associate, ai fini del loro miglioramento ed incremento.
Art. 2
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede, per gli anni finanziari 1965 e 1966, con riduzione del capitolo 2192 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 ottobre 1966
SARAGAT
MORO - COLOMBO - REALE - PRETI - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE