Esenzione dall'imposta di registro sui contratti di locazione degli immobili adibiti ad uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere e ad abitazione del personale delle rappresentanze stesse
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I contratti di locazione degli immobili adibiti ad uffici delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere, nonche' ad abitazione privata dei membri di dette rappresentanze di nazionalita' non italiana e del personale degli organismi internazionali di nazionalita' non italiana, che esercitano le loro funzioni in Italia, sono esenti dall'imposta di registro purche' esista reciprocita' di trattamento.
Art. 2
1. Ai fini dell'applicazione del beneficio tributario previsto dal precedente articolo gli interessati devono presentare al competente Ufficio del registro un certificato del Ministero degli affari esteri attestante l'esistenza del requisito e della condizione di reciprocita' cui e' subordinata la concessione del beneficio stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1966
SARAGAT
MORO - PRETI - COLOMBO - PIERACCINI - FANFANI
Visto, il Guardasigilli: REALE