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Autorizzazione a vendere al comune di Chiasso (Svizzera) un terreno di proprieta' dello Stato e destinazione del ricavato della vendita

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la vendita a trattativa privata al comune di Chiasso (Svizzera), per il prezzo complessivo di franchi svizzeri 1 milione e 100.000, di un terreno appartenente al patrimonio dello Stato di metri quadrati 6.478 proveniente dalla donazione "Pietro Chiesa" contrassegnato al n. 1322 nei registri di quel Comune.

2. Il Ministro per gli affari esteri provvedera', con proprio decreto, all'approvazione del relativo contratto.

Art. 2

1. Il controvalore in lire dell'importo netto ricavato dalla vendita di cui all'articolo precedente, da versarsi al bilancio dell'entrata, sara' iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, in un capitolo all'uopo istituito per gli scopi di cui all'articolo 3.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3

1. Il Ministero per gli affari esteri e' autorizzato ad impiegare l'importo netto ricavato dalla vendita di cui all'articolo 1 per la costituzione di un Fondo la cui rendita sara' destinata a sovvenire ai bisogni della collettivita' italiana in Chiasso e delle sue istituzioni presenti e future.

2. La rendita predetta sara' amministrata dalla Fondazione "Pietro Chiesa" costituita a tale scopo ed operante sotto la sorveglianza dell'Autorita' consolare nel Canton Ticino.

3. Con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite le modalita' per la costituzione del Fondo di cui al primo comma del presente articolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 ottobre 1966
SARAGAT
MORO - FANFANI - PRETI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE