Adesione all'Accordo relativo agli attrezzi speciali per il trasporto delle derrate deperibili ed alla loro utilizzazione per i trasporti internazionali di talune di dette derrate, adottato a Ginevra il 15 gennaio 1962 ed esecuzione dell'Accordo stesso
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
PROMULGA
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
la seguente legge:
Art. 1
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire all'Accordo relativo agli attrezzi speciali per il trasporto delle derrate deperibili ed alla loro utilizzazione per i trasporti internazionali di alcune di dette derrate, adottato a Ginevra il 15 gennaio 1962.
Art. 2
1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 8 dell'Accordo stesso.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 novembre 1966
SARAGAT
MORO - FANFANI - REALE - RESTIVO - SCALFARO - ANDREOTTI - TOLLOY - MARIOTTI
Visto, il Guardasigilli: REALE