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Proroga ed aumento del contributo a favore della Societa' Italiana per l'Organizzazione Internazionale (S.I.O.I.), con sede in Roma

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata a favore della Societa' italiana per l'Organizzazione Internazionale (S.I.O.I.), con sede in Roma, la concessione di un contributo di lire 25 milioni per l'anno finanziario 1965, ad integrazione di quello stabilito fino al 30 giugno 1965 dalla legge 31 gennaio 1961, n. 50, e di lire 50 milioni annue per ciascuno degli anni finanziari dal 1966 al 1970.

Art. 2

1. Agli oneri di lire 25 milioni e lire 50 milioni derivanti dall'applicazione della presente legge per gli anni finanziari 1965 e 1966, si provvede, rispettivamente, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965 e mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 2192 dello stesso stato di previsione per l'anno finanziario 1966.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 dicembre 1966
SARAGAT
MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE