Assegnazione di lire 900.000.000 all'Istituto centrale di statistica per fronteggiare le maggiori spese connesse con la esecuzione del X censimento generale della popolazione e del IV censimento generale dell'industria e del commercio
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata l'assegnazione all'Istituto centrale di statistica di un contributo straordinario di lire 900.000.000 per fronteggiare le maggiori spese sostenute nell'esecuzione del X censimento della popolazione e del IV censimento dell'industria e del commercio.
Art. 2
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte a carico del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 dicembre 1966
SARAGAT
MORO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE