diritto.io

Norme per l'assunzione nei ruoli organici dei direttori incaricati degli istituti e scuole d'arte

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Gli insegnanti di ruolo e non di ruolo in servizio da almeno un biennio negli istituti e scuole d'arte con lo incarico di direttore, e che abbiano maturato almeno 7 anni di servizio scolastico complessivo, riportando qualifiche non inferiori a "distinto", sono ammessi a partecipare a un concorso per titoli ed esami, ad essi riservato, per l'assunzione nel ruolo dei direttori degli istituti e scuole predetti. Per i direttori incaricati ex combattenti, mutilati o invalidi di guerra, orfani o vedove di guerra e assimilati, e per i perseguitati politici e razziali, il servizio complessivo richiesto e' di anni cinque, di cui due di incarico di direzione.

Art. 2

1. Con il concorso di cui al precedente articolo saranno conferiti tutti i posti disponibili al 1 ottobre 1966 nel ruolo dei direttori degli istituti e scuole di arte.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 dicembre 1966
SARAGAT
MORO - GUI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE