Contributo a favore dell'istituto di ricerche e di addestramento delle Nazioni Unite
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la concessione di un contributo di lire 37.500.000 a favore dell'Istituto di ricerche e di addestramento delle Nazioni Unite (U.N.I.T.A.R.) da pagarsi in dollari all'O.N.U. in cinque annualita', di cui:
1) lire 4.687.500 in ciascuno degli anni 1966 e 1967;
2) lire 9.375.000 in ciascuno degli anni 1968, 1969 e 1970.
Art. 2
1. All'onere di lire 4.687.500 derivante dalla attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1966, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 dicembre 1966
SARAGAT
MORO - FANFANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE