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Contributo per la costruzione della sede dell'Organizzazione mondiale della sanita' a Ginevra

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL. PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 30.450.000 a favore dell'Organizzazione mondiale della sanita' per la costruzione della sede in Ginevra.

Art. 2

1. All'onere di lire 30.450.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con una corrispondente quota del maggior gettito derivante dal decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, concernente l'importazione di banane fresche.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 dicembre 1966
SARAGAT
MORO - FANFANI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: REALE