Autorizzazione alla spesa di lire 5 miliardi per la costruzione ed ampliamento di caserme e sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri e per l'Amministrazione della pubblica sicurezza
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. E' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi da ripartirsi in ragione di lire un miliardo per ciascuno degli anni finanziari dal 1967 al 1971 per la costruzione, ampliamento e completamento a cura del Ministero dei lavori pubblici di caserme e sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri e per l'Amministrazione della pubblica sicurezza.
2. Le localita' nelle quali saranno eseguite le costruzioni di cui al primo comma saranno stabilite d'intesa tra i Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici e, per la costruzione di caserme e sedi di servizio per l'Arma dei carabinieri, d'intesa anche con il Ministero della difesa.
3. Le somme predette saranno stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
Art. 2
1. Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge si fara' fronte per l'anno finanziario 1967 mediante riduzione del fondo speciale dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo concernente gli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 dicembre 1966
SARAGAT
MORO - MANCINI - TAVIANI - PIERACCINI - COLOMBO - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: REALE